Art. 80. (R)
        Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

  1. Gli  intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i
    titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti
    e   secondo   quanto   previsto  dall'articolo  13,  che  vengono
    presentati  presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della
    dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
    a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili,
    inoltrandone  le  distinte  di  presentazione  alla  societa'  di
    gestione  accentrata  dei  titoli di Stato per l'immissione nella
    gestione accentrata;
    b)  all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla
    Banca  d'Italia,  che  previo  accertamento  della  legittimita',
    procedera'  ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere
    le relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei
    titoli di Stato. (R).
  2. A  seguito  delle  procedure  di  dematerializzazione  di cui al
    precedente  comma,  la societa' di gestione accentrata dei titoli
    di  Stato  invia  le informazioni sulle movimentazioni effettuate
    nel  corso  della  giornata  al Tesoro e alla Banca d'Italia che,
    entro  il  giorno  lavorativo successivo, verificano che il saldo
    dei  conti  aperti  presso la societa' di gestione accentrata dei
    titoli  di  Stato  coincida  con  la  quantita' emessa di ciascun
    titolo  di  Stato,  tenendo  eventualmente  conto di acquisti sul
    mercato    e   della   residua   circolazione   di   titoli   non
    dematerializzati. (R).
  3. Le  eventuali  differenze riscontrate in sede di verifica di cui
    al  comma  2  sono  comunicate  dal Tesoro, d'intesa con la Banca
    d'Italia,  alla  societa'  di  gestione  accentrata dei titoli di
    Stato  che  provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e
    alle opportune rettifiche. (R).