Art. 80. (R) Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati 1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono: a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata; b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimita', procedera' ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R). 2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R). 3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).