Art. 81. (L)
                            Giurisdizione

  1. Per  le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
    l'interpretazione  dei  contratti  aventi per oggetto i titoli di
    Stato,  o  le  leggi  relative  ad  essi  o  comunque  sul debito
    pubblico,  la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale
    amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato
    in grado di appello. (L).