Art. 82. (L)
                        Abrogazione di norme

  1. Con  l'entrata  in vigore del presente testo unico sono abrogati
    l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
    articoli   dal   15   al   18,   l'articolo  24,  l'articolo  26,
    dall'articolo  33  al  40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59,
    dall'articolo  62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo
    74,  gli  articoli  78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84,
    dall'articolo  86  all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del
    Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto
    ministeriale  27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo
    3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
 
          Note all'art. 82:
              -   Gli   articoli del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  14 febbraio  1963,  n.  1343 (Testo unico delle
          leggi  in materia di debito pubblico), ora abrogato, recano
          le  seguenti  rubriche:  art.  1  (Gran  Libro  del  debito
          pubblico);  art. 4 (Prestiti iscritti nel Gran Libro); art.
          5  (Iscrizioni e titoli); art. 6 (Minimo iscrivibile); art.
          7  (Iscrizioni  nominative); art. 8 (Iscrizioni a favore di
          minori  o  di  altri  amministrati);  art.  9 (Iscrizioni a
          favore  di  imprese  commerciali);  art.  10  (Titolari dei
          diritti   sulle  iscrizioni  nominative);  art.  12  (Segni
          caratteristici dei titoli); art. 13 (Operazioni a richiesta
          del possessore); art. 15 (Autenticazione delle firme); art.
          16  (Onorario  spettante  ai  notai e agli agenti di cambio
          accreditati);  art.  17  (Impossibilita' di sottoscrivere);
          art.  18  (Trasferimento  in base a decisione del giudice);
          art.   24   (Operazioni   di  importo  limitato);  art.  26
          (Intervento  degli  aventi  diritto); art. 33 (Agevolazioni
          per   il   rimborso  dei  titoli  al  portatore);  art.  34
          (Pagamento  dei  premi);  art.  35  (Operazioni  a mezzo di
          istituti   di   credito);   art.  36  (Aziende  di  credito
          abilitate);  art.  37  (Consegna  di  titoli e pagamento di
          somme);   art.   38   (Oggetto   dei   vincoli);   art.  39
          (Costituzione    del   vincolo);   art.   40   (Annotazione
          dell'ipoteca  e  del  vincolo);  art.  41  (Limitazione dei
          vincoli);  art.  42  (Trasporto delle annotazioni); art. 43
          (Modificazioni  del  vincolo);  art.  44 (Vendita forzata);
          art. 45 (Usufrutto); art. 46 (Rinnovazione delle ipoteche);
          art.  47  (Ipoteche  non  soggette a rinnovazione); art. 59
          (Notifica  di  opposizioni  e  diffide);  art. 62 (Scadenza
          delle  rate  di  interessi);  art.  63  (Modalita'  per  il
          pagamento  degli  interessi); art. 64 (Ratei di interessi);
          art.  65  (Pagamento  anticipato  di  interessi);  art.  66
          (Agevolazioni  per la riscossione degli interessi su titoli
          al  portatore);  art.  67  (Agevolazioni per la riscossione
          degli  interessi  su titoli nominativi); art. 68 (Pagamento
          imposte  dirette  con  cedole);  art.  70 (Prescrizione dei
          premi);  art.  72  (Ricevute  e titoli provvisori); art. 74
          (Divisione  di  rendite);  art. 78 (Versamenti di titoli in
          sottoscrizione);   art.  79  (Pagamenti  o  versamenti  con
          facilitazioni);  art.  81  (Consegna  di  titoli  e  valori
          tramite  gli  uffici  postali);  art. 83 (Cassiere e vice);
          art. 84 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta);
          art.  86  (Imposta di bollo); art. 87 (Tassa di concessione
          governativa); art. 88 (Esenzione da registrazione); art. 90
          (Composizione); art. 91 (Relazione della Commissione); art.
          92   (Facilitazioni  in  sede  di  rinnovazione);  art.  93
          (Termini  di  prescrizione  e di decadenza); art. 94 (Legge
          12 agosto  1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n.
          1359); art. 95 (Regolamento).
              -  Il  decreto  ministeriale 27 maggio 1993 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  4 giugno  1993,  n.  129), gia'
          modificato  dall'art.  3  del decreto ministeriale 5 maggio
          1995,  ed  ora abrogato, reca: «Disposizioni sulla gestione
          centralizzata dei titoli di Stato.».