Art. 82. (L) Abrogazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
Note all'art. 82: - Gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (Testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), ora abrogato, recano le seguenti rubriche: art. 1 (Gran Libro del debito pubblico); art. 4 (Prestiti iscritti nel Gran Libro); art. 5 (Iscrizioni e titoli); art. 6 (Minimo iscrivibile); art. 7 (Iscrizioni nominative); art. 8 (Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati); art. 9 (Iscrizioni a favore di imprese commerciali); art. 10 (Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative); art. 12 (Segni caratteristici dei titoli); art. 13 (Operazioni a richiesta del possessore); art. 15 (Autenticazione delle firme); art. 16 (Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati); art. 17 (Impossibilita' di sottoscrivere); art. 18 (Trasferimento in base a decisione del giudice); art. 24 (Operazioni di importo limitato); art. 26 (Intervento degli aventi diritto); art. 33 (Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore); art. 34 (Pagamento dei premi); art. 35 (Operazioni a mezzo di istituti di credito); art. 36 (Aziende di credito abilitate); art. 37 (Consegna di titoli e pagamento di somme); art. 38 (Oggetto dei vincoli); art. 39 (Costituzione del vincolo); art. 40 (Annotazione dell'ipoteca e del vincolo); art. 41 (Limitazione dei vincoli); art. 42 (Trasporto delle annotazioni); art. 43 (Modificazioni del vincolo); art. 44 (Vendita forzata); art. 45 (Usufrutto); art. 46 (Rinnovazione delle ipoteche); art. 47 (Ipoteche non soggette a rinnovazione); art. 59 (Notifica di opposizioni e diffide); art. 62 (Scadenza delle rate di interessi); art. 63 (Modalita' per il pagamento degli interessi); art. 64 (Ratei di interessi); art. 65 (Pagamento anticipato di interessi); art. 66 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore); art. 67 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi); art. 68 (Pagamento imposte dirette con cedole); art. 70 (Prescrizione dei premi); art. 72 (Ricevute e titoli provvisori); art. 74 (Divisione di rendite); art. 78 (Versamenti di titoli in sottoscrizione); art. 79 (Pagamenti o versamenti con facilitazioni); art. 81 (Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali); art. 83 (Cassiere e vice); art. 84 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta); art. 86 (Imposta di bollo); art. 87 (Tassa di concessione governativa); art. 88 (Esenzione da registrazione); art. 90 (Composizione); art. 91 (Relazione della Commissione); art. 92 (Facilitazioni in sede di rinnovazione); art. 93 (Termini di prescrizione e di decadenza); art. 94 (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359); art. 95 (Regolamento). - Il decreto ministeriale 27 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1993, n. 129), gia' modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1995, ed ora abrogato, reca: «Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.».