Art. 9. (R)
 Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta
                      di uno Stato partecipante

  1.  Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a
norma  del  diritto  italiano, denominati nelle valute che aderiscono
all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano
ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
  2.  I  prestiti  internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati
con  le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art.
53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di
emissione. (R).