Art. 3.
            Denominazioni di vendita e altre indicazioni
  1.  Ai  prodotti  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, si applica il
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.   109,  e  successive
modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
    a) la  dicitura  concernente  il  contenuto  di  frutta:  «frutta
utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)» di prodotto finito, se
del  caso  previa  detrazione  del  peso dell'acqua utilizzata per la
preparazione degli estratti acquosi;
    b) la  dicitura  concernente  il  tenore  di  zuccheri: «zuccheri
totali:  ...  grammi  (g)  per  100  grammi  (g)»;  la cifra indicata
rappresenta   il   valore   rifrattometrico   del   prodotto  finito,
determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di piu' o meno 3
gradi  rifrattometrici.  Tale menzione puo' non essere riportata, nel
caso  in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi
del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
  3.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma  2,  figurano,  a caratteri
chiaramente  leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione
di vendita.
  4.  Se  il  tenore  residuo di anidride solforosa e' superiore a 10
milligrammi  per  chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata
nell'elenco degli ingredienti.
  5.  Le  denominazioni  di  vendita  elencate  all'allegato  I  sono
riservate  ai  prodotti  in  esso  definiti  e  sono  utilizzate  per
designarli  nel  commercio;  tuttavia  tali  denominazioni di vendita
possono  essere  utilizzate,  a  titolo complementare e conformemente
agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi
con i prodotti disciplinati dal presente decreto.
  6.  La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o
dei  frutti  utilizzati  in ordine decrescente rispetto al loro peso.
Tuttavia  nel  caso  di  prodotti  ottenuti  da  tre  o  piu' frutti,
l'indicazione  dei  frutti  puo'  essere  sostituita  dalla  dicitura
«frutti  misti», da un'indicazione simile oppure da quella del numero
dei frutti utilizzati.
  7.  La  denominazione  dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1,
preparati  con  le  mele cotogne puo' essere accompagnata dal termine
«cotognata».
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi in note alle premesse.
              - L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cosi' recita:
              «Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura
          dei   prodotti   alimentari,   destinati  alla  vendita  al
          consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto
          previsto  dall'art.  17, nonche' la loro presentazione e la
          relativa   pubblicita'   sono   disciplinate  dal  presente
          decreto.
              (Omissis).».
              -  Per  il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
          vedi in note alle premesse.