Art. 6. Norme transitorie 1. I prodotti disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004. 2. I prodotti disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.