(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                                              (Art. 2 e Allegato III) 
 
                   Definizione delle materie prime 
 
   Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
   1. Frutto 
a) il frutto fresco,  sano,  esente  da  qualsiasi  alterazione,  non
   privato di alcuno dei loro componenti essenziali, giunto al  grado
   di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura; 
b) le radici commestibili dello zenzero,  conservate  o  fresche.  Lo
   zenzero puo' essere essiccato o conservato  nello  sciroppo;  Sono
   equiparati alla frutta i pomodori, le parti commestibili dei fusti
   del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le  zucche,
   i meloni e le angurie. 
 
   2. Polpa di frutta 
   La parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o
privato  dei  semi;  tale  parte  puo'  essere  tagliata  a  pezzi  o
schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di  bosco,
ma non puo' essere ridotta in purea. 
 
   3. Purea di frutta 
   La  parte  commestibile  del  frutto,  eventualmente  sbucciato  o
privato dei semi, ridotta in  purea  mediante  setacciatura  o  altro
procedimento simile. 
 
   4. Estratti acquosi 
   Gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le  inevitabili
perdite dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti  i
costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata. 
 
   5. Scorza di agrumi 
   Le scorze di agrumi, pulite, con o senza l'endocarpo. 
 
   6. Zuccheri 
   Gli  zuccheri   definiti   dalle   disposizioni   legislative   di
recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo
zucchero grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri  estratti  dalla
frutta, lo zucchero bruno. 
   Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero
estratto dall'uva puo' essere designato "zucchero d'uva".