Art. 4.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque utilizza le
denominazioni  di  vendita  dei  prodotti definiti all'allegato I per
prodotti  non  conformi  alle  caratteristiche per essi stabilite dal
presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 2,  comma 2, e' assoggettato alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
euro 2.000 a euro 6.000.