(Allegato)
                                                             Allegato 
 
          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
               DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355 
 
   Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
   "Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per  la
prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6,
comma  4,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,   e   successive
modificazioni, le parole: " 31 dicembre 2003 " sono sostituite  dalle
seguenti: " 31 dicembre 2004 ". 
   2. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 1.000.000 di euro  per  il  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unita' previsionale  di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero". 
   All'articolo 3: 
   al comma 1, le parole da:  "All'articolo  7"  fino  a:  "legge  27
dicembre 2002, n. 284" sono sostituite dalle seguenti:  "All'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2001,  n.  390,  convertito
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni"; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione   del   presente   decreto,   il   commissario
straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento  delle  attivita'
connesse al programma di ricostruzione di cui al  titolo  VIII  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al  Parlamento  una  relazione
sullo  stato  di  attuazione  del  piano  di  ricostruzione   e   del
trasferimento delle opere". 
   All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 15 del"
sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al". 
   Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
   "Art. 6-bis. - (Rideterminazione di  valori  di  acquisto).  -  1.
Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "1°   gennaio   2003"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le  parole:  "16  marzo
2004",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
settembre 2004"". 
   All'articolo 9, al comma 1, le  parole:  "30  ottobre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005". 
   All'articolo 10, al comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: "Restano salvi gli effetti  dei  provvedimenti  sanzionatori
adottati con atti definitivi". 
   Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
   "Art. 10-bis.  -  (Rifiuti  prodotti  dalle  navi  e  residui  del
carico). - 1. L'entrata in vigore del comma  2  dell'articolo  2  del
decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  e'  differita  fino
all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere
sul territorio nazionale  un'adeguata  capacita'  di  recupero  delle
acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette  navi
possono continuare a conferire dette acque agli impianti  destinatari
di carichi; gli operatori sono tenuti, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ad effettuare una comunicazione di  attivita'  all'autorita'
competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
   2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui  al  comma
1, presso gli stessi impianti nonche' presso le  aziende  autorizzate
dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle
acque  di  lavaggio  e  di  sentina,  nonche'  i  mezzi   navali   di
disinquinamento. 
   3. Gli impianti di cui al comma 1  effettuano  il  recupero  degli
idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai  sensi  del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e
delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima,  relativamente
al trattamento delle acque reflue industriali. 
   4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della  quantificazione  dei  residui   del   carico   conferiti,   le
registrazioni attualmente in uso". 
   Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
   "Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6,  comma
1, del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56).  -  1.  In
attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma  1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56,  le
parole: "a decorrere dal  1°  gennaio  2004"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005"". 
   All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:  "legge  27  dicembre
2002,  n.  289,"   sono   inserite   le   seguenti:   "e   successive
modificazioni," e le parole: "entro sei mesi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro otto mesi". 
   Dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
   "Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del  Friuli-Venezia
Giulia). - 1. All'articolo 140, comma  1,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 
   2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro  per  l'anno  2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000
euro  per  l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'interno". 
   All'articolo 14, al comma  1,  le  parole:  "approvato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al". 
   All'articolo 16, al comma 1, dopo  le  parole:  "dall'articolo  1,
commi 1,", sono inserite le seguenti: "1-bis,". 
   All'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
26, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro  il  quale
il personale gia' dipendente dalla Cassa  depositi  e  prestiti  puo'
richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita',  e'  differito
al 31 luglio 2004. Il  collocamento  del  personale  proveniente  dai
ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto
termine, ferme restando le modalita' previste al citato  articolo  5,
comma 26, anche in soprannumero  nel  limite  complessivo  di  trenta
unita', con priorita' per i dipendenti gia' in  servizio  presso  gli
uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti  assunzioni,
si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a  decorrere
dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
3, comma 54, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa". 
   All'articolo 20, al comma 1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
"esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi  del"  sono  inserite  le
seguenti: "testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al";  all'ultimo  periodo,  dopo  la  parola:  "presente",  e'
inserita la seguente: "comma". 
   Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
   "Art.  20-bis.  -  (Proroga  degli  interventi  nei   comuni   del
Friuli-Venezia  Giulia  e  della  provincia  di  Bologna  colpiti  da
calamita' naturali). - 1. I termini di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 5  settembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003,  relativo  ai  gravi
eventi alluvionali verificatisi il  29  agosto  2003  nel  territorio
della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri  del  29  settembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003,  relativo  agli  eventi
sismici verificatisi  il  14  settembre  2003  nel  territorio  della
provincia di Bologna, sono  prorogati  al  30  giugno  2005;  per  la
prosecuzione    degli    interventi    disposti    in     attuazione,
rispettivamente, dei predetti decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri: 
   a) il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che  il  commissario
delegato  nominato  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri n. 3309 dell' 11  settembre  2003,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare
allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di  impegno  di  12,5
milioni di euro dall'anno  2005.  I  predetti  mutui  possono  essere
stipulati con la Banca europea per  gli  investimenti,  la  Banca  di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria  ai  sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo  onere,
pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni  2005
e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  dei  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
   b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12  milioni  al
cui  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno. 
   2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 21. - (Concessioni autostradali). - 1.  In  presenza  di  un
nuovo  piano  di   interventi   aggiuntivi,   comportante   rilevanti
investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni  successive  della
formula  tariffaria,  relativamente  al  parametro  X,  di  cui  alla
delibera del CIPE n. 319  del  20  dicembre  1996,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, puo'  essere  fissato
in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE  e'  accertata
la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano. 
   2. La congrua remunerazione degli  investimenti  aggiuntivi,  come
definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario  vigente  dei
concessionari autostradali viene calcolata sulla base di  un  ritorno
sul  capitale  investito  addizionale  pari  al  WACC  (Costo   medio
ponderato   delle   fonti   di    finanziamento),    attraverso    la
predisposizione di piani di  convalida  economica  per  ogni  singolo
nuovo investimento, utilizzando il  metodo  dell'attualizzazione  dei
flussi di cassa. 
   3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di   conversione   del   presente   decreto,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta  intesa
a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione  e
verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'
e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale. 
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e
verificabili  dei  risultati  ottenuti.  Essa  dovra'   essere   resa
operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione  alle  scadenze
previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far  tempo  dal  loro
rinnovo. 
   4.  Le  modifiche  delle  convenzioni   vigenti,   anche   laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli  investimenti  e
al parametro X della formula di adeguamento tariffario  di  cui  alla
citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono approvate
con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
   5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni  tariffarie.  Il  concedente
provvede  a  verificare,  nei  quarantacinque  giorni  successivi  al
ricevimento  della  predetta  comunicazione,  la  correttezza   delle
variazioni tariffarie. Fermo  restando  quanto  sopra  stabilito,  in
presenza di un nuovo  piano  di  interventi  aggiuntivi,  comportante
rilevanti investimenti, il concessionario provvede  a  comunicare  al
concedente  entro  il  15  novembre  di  ogni  anno   la   componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni  tariffarie  comunicate
dal concessionario entro il 30 settembre. Il  concedente  provvede  a
verificare  nei  quindici  giorni  successivi  al  ricevimento  della
predetta comunicazione la  correttezza  delle  suddette  integrazioni
tariffarie. 
   6.  Le  variazioni  tariffarie,  come  sopra   determinate,   sono
comunicate  tempestivamente  dal  concedente   ai   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze  e  si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
   7. Il IV atto aggiuntivo  alla  vigente  convenzione  tra  ANAS  e
Autostrade Spa, ora Autostrade per  l'Italia  Spa,  stipulato  il  23
dicembre 2002, e' approvato a  tutti  gli  effetti  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli  fini  di  tale  atto
aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del  primo  incremento
tariffario  annuale  relativo  a  ciascuno   dei   nuovi   interventi
aggiuntivi all'approvazione del  relativo  progetto  ai  sensi  della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari  annuali  devono
essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione del singolo intervento". 
   All'articolo 23: 
   al  comma  1,  le  parole:  "e'  autorizzata  la  spesa  di   euro
337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' autorizzata la spesa di  euro  337.500.000  per  l'anno
2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005"; 
   al comma  3,  le  parole:  "euro  337.500.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2005" sono sostituite  dalle  seguenti:  "euro  214.300.000
annui a decorrere dall'anno 2005"; 
   dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. Il termine del 31 dicembre  2003,  previsto  dall'articolo
18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422,
per  l'affidamento  dello  svolgimento  dei  servizi   di   trasporto
automobilistici  e'  prorogato  al  31  dicembre  2005.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente alla ricognizione e  alla  individuazione  delle
risorse  al  fine  di  emanare  provvedimenti  per   contribuire   al
risanamento  e  allo  sviluppo  del  trasporto  pubblico  locale,  al
potenziamento del trasporto  rapido  di  massa  nonche'  al  corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi"; 
   nella rubrica, dopo le parole: "del  trasporto  pubblico  locale",
sono inserite le seguenti:  ",  proroga  di  termine  in  materia  di
servizi di trasporto pubblico regionale e locale e  differimento  del
nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile". 
   Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 23-bis.  -  (Proroga  di  termini  in  materia  di  benefici
tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).  -
1. Sono prorogate per gli anni 2004  e  2005,  nella  misura  e  alle
condizioni ivi previste, le agevolazioni  tributarie  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio relative: 
   a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge  27
dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004  al
31 dicembre 2005; 
   b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge  28
dicembre 2001, n.  448,  nel  testo  vigente  al  31  dicembre  2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2005  dai  soggetti  ivi  indicati  che
provvedano alla successiva alienazione o  assegnazione  dell'immobile
entro il 30 giugno 2006; 
   c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004. 
   2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
   Art. 23-ter. - (Proroga di' termini relativi ad opere  fognarie  a
Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,
e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e medie imprese e le aziende industriali situate nel  centro  storico
di Venezia e nelle isole della laguna di  Venezia,  gli  stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto,  gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che  presentino
ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un  piano  di  adeguamento  degli
scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre  2004.  Le
disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: 
   a) ai soggetti, di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che abbiano presentato  ai  comuni,  entro  il  30  aprile  2004,  il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi; 
   b) ai soggetti di cui al primo  periodo  del  presente  comma  che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione". 
   Il  termine  di  cui  al  comma   2   dell'articolo   13-bis   del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'  differito  al  31  dicembre
2004. 
   Art. 23-quater. -  (Proroga  di  interventi  infrastrutturali  nei
comuni  di  Venezia  e  Chioggia).  -  1.  La  disposizione  di   cui
all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e'
prorogata, con le medesime finalita',  a  valere  sugli  stanziamenti
destinati dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  a  finanziare  gli
interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1 ° agosto 2002,  n.
166. 
   Art. 23-quinquies. - (Proroga di termine in materia di  avviamento
al lavoro). - 1. Il regime  transitorio  previsto  dall'articolo  18,
comma  3,  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,   gia'   prorogato
dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e
dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e'
ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004. 
   Art.   23-sexies.   -   (Regolamento   interno   delle    societa'
cooperative). -1. Il termine di cui all'articolo 6,  comma  1,  della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito
al 31  dicembre  2004.  Il  mancato  rispetto  del  termine  comporta
l'applicazione dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile. 
   Art. 23-septies. - (Proroga  del  Fondo  regionale  di  protezione
civile). - 1. All'articolo 138, comma 17,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per  l'anno
2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente  da  un  contributo  dello
Stato pari a 154.970.000 euro". 
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225,  come  determinata  dalla  tabella  C
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
   Art. 23-octies. - (Materiali utilizzati nei lavori in corso al  30
novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed  insediamenti  produttivi
strategici). - 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n.  306,
si applica ai lavori in corso  alla  data  del  30  novembre  2003  a
decorrere dal 31 dicembre 2004. 
   Art. 23-nonies. - (Riscossione dei tributi degli enti  locali).  -
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
e successive modificazioni, al comma 5, lettera  b),  numero  2),  le
parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse. 
   Art.  23-decies.  -  (Disposizioni  in  materia   di   definizioni
agevolate.   Copertura   finanziaria).   1.   All'articolo   1    del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo  34
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le  parole:  "16
marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004". 
   2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e  "16  febbraio
2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:  "16  aprile
2004" e "16 marzo 2004". 
   3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 34  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al comma  6,  le  parole:  "30  aprile  2004",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno  2004",  e,  al
comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle  seguenti:
"15 giugno 2004". 
   4. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) ai commi da 44 a  49,  le  parole:  "16  marzo  2004",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004"; 
   b) al comma 48, terzo periodo, le parole:  "18  marzo  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004"; 
   c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17  marzo  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004". 
   5. Gli ulteriori termini connessi,  contenuti  nelle  disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e  16  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti  articoli,  sono
rideterminati,   rispettivamente,   con    decreti    del    Ministro
dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. 
   6. I concessionari o i commissari  governativi  della  riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  nella  stessa
misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al  comma  2  del
predetto  articolo  9.   L'acconto   e'   determinato   con   decreto
ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per il bilancio dello Stato pari a 79  milioni  di  euro  per  l'anno
2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006. 
   7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo   23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per
l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto  a  213.800.000  euro
per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno  2005  e  a  53.300.000
euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi  da
1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno  degli  anni  2005  e
2006 e  a  84.300.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007,  mediante
corrispondente quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 23. 
   Art. 23-undecies. - (Interventi a favore del trasporto aereo).  1.
All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite
le seguenti: "nonche' per le finalita'  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi  1  e  2,
della legge 18 giugno 1998, n. 194". 
   2.  Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture
aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,  all'articolo
5  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e  alla  legge  1°
agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e'  autorizzato,  in
favore  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione   civile   (ENAC)   un
contributo annuo a decorrere dal 2004  di  10  milioni  di  euro.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come  determinata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
   Art.  23-duodecies.  -  (Interventi  a  favore   del   comune   di
Pietrelcina). - 1. All'articolo 1, comma  3,  della  legge  14  marzo
2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002  e  2003"
sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001  al
2006"".