Art 11 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo a cura del Ministero della salute i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: L. 2.000.000.000 per sinistro, pari ad Euro 1.032.913,80; L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90; L. 5.000.000.000 per danni a cose o ad animali, pari ad Euro 258.228,45; b) per gli infortuni: L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente, pari ad Euro 774.685,35; L. 150.000 giornaliere, pari ad Euro 77,47 per un massimo di 300 giorni all'anno per invalidita' temporanea assoluta. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di categoria firmatari del presente accordo.