Art. 5 Obblighi del medico 1. Il medico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale con le modalita' previste dagli articoli 31 e 33 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione. 2. Il medico, altresi' e' tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio SASN competente ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario. 3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita' medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto, le stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta, invece, viene recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attivita' ambulatoriale. Nel caso che la richiesta di visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario, l'assistenza medico generica assicurata dai servizi di continuita' assistenziale e di assistenza primaria del Servizio sanitario nazionale e' sostitutiva, eccezionalmente, dell'attivita' medico legale di competenza del medico fiduciario, salvo convalida successiva. 4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono essere comunicati all'ufficio SASN competente. 5. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le certificazioni, proposte e prescrizioni. 6. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico. 7. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti puo' comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre al recupero delle eventuali somme erogate dal Ministero della Salute per prestazioni non spettanti.