Art. 6 Sostituzioni 1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilita' di espletare i compiti connessi al suo incarico e' obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ufficio SASN competente, direttamente o tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del collega di sua fiducia che lo sostituisce. 2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non puo' farsi sostituire per piu' di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo art. 8. 3. Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della salute. 4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto. 5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art.3 del presente regolamento.