(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 6)
                               Art. 6 
                            Sostituzioni 
1.  Il  medico  che  si  trovi  nella  temporanea  impossibilita'  di
espletare i compiti connessi al suo incarico  e'  obbligato  a  darne
tempestiva comunicazione all'ufficio SASN competente, direttamente  o
tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone
i motivi e la prevedibile  durata  e  segnalando  il  nominativo  del
collega di sua fiducia che lo sostituisce. 
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico  non
puo' farsi sostituire per piu' di sei  mesi  nell'arco  di  un  anno,
salvo  autorizzazione  del  Ministero  della   Salute,   sentita   la
commissione di cui al successivo art. 8. 
3. Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7,  alla  nomina
del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della
salute. 
4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al
medico titolare, mentre per quelle di durata superiore  a  60  giorni
continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi  compreso
il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto. 
5. Nei confronti  del  medico  sostituto  non  operano  i  motivi  di
incompatibilita' di cui all'art.3 del presente regolamento.