Art. 8 Commissione paritetica 1. Presso il Ministero della salute e' istituita con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, una commissione paritetica composta da: a) quattro funzionari del Ministero della salute; b) cinque medici fiduciari indicati dai sindacati firmatari della presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. 3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalita' previste dal presente articolo. 4. La commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. 5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione. 6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito dal supplente. 7. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti e' effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri entro 30 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. 8. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma anche in assenza della indicazione di uno o piu' sindacati. Le indicazioni non effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei sindacati aventi diritto. 9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due sindacati firmatari. 12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.