Art. 4.
              Inquadramento dei dirigenti del soppresso
             ruolo unico nella fase di prima attuazione
  1.  Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data
di  inquadramento  dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e'
quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento
e' disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni
in  relazione  alle  vacanze  dei  relativi posti; il collocamento in
soprannumero  non  produce effetti sullo stato giuridico ed economico
del dirigente.
  2.  I  dirigenti  di  prima  e seconda fascia sono inquadrati nelle
rispettive  fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso
cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in
vigore   del   presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 5.
  3.  I  dirigenti  che  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  risultano  collocati a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei,
sono  inquadrati  nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti
dell'amministrazione   che   ne   ha   disposto   il  collocamento  a
disposizione.
  4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore
del  presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di
livello  generale  sono  inquadrati  nella  seconda  fascia del ruolo
dell'amministrazione   che   ha   conferito   loro   l'incarico,  con
annotazione  del  relativo  incarico,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
  5.  I  dirigenti  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici
di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel
ruolo  della  amministrazione  dello  Stato  presso  la  quale  hanno
conseguito  l'accesso  iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a
scelta,  nel  ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di
diretta collaborazione ove prestano servizio.
  6.  I  dirigenti  che  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento   prestano   servizio  in  amministrazioni  non  comprese
nell'elenco  di  cui  alla allegata tabella A, in quanto collocati in
posizione  di  aspettativa,  comando,  distacco,  fuori ruolo o altre
analoghe  posizioni,  sono  inquadrati nel ruolo dell'amministrazione
presso  la  quale  prestavano servizio anteriormente all'adozione del
relativo provvedimento di mobilita'.
  7.  I  posti  dirigenziali  vacanti,  fatte  salve  le disposizioni
particolari  riguardanti  la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui  al  decreto  legislativo  5 dicembre  2003, n. 343, sono coperti
mediante  procedure  concorsuali  solo  successivamente  al  completo
riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  decreto  legislativo  n. 343/2003, vedi nota
          all'art. 1.