Art. 6.
            Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
  1.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali   svolgono   per   l'amministrazione  nella  quale  sono
inquadrati   in   ruolo,   ovvero,   ove   richiesti,   presso  altre
amministrazioni,  incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni
ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca  o  altri  incarichi
specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi
quelli  da  svolgere  presso  organi  collegiali  di enti pubblici in
rappresentanza dell'amministrazione.
  2.  Gli  incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti,
programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo
di vertice dell'amministrazione.
  3.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma 1  sono  affidati secondo le
modalita'  previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di funzione
dirigenziale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 20
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n.
          165/2001, vedi nota all'art. 1.