Art. 10.

      Corsi periodici di addestramento del personale volontario

  1.  Il  personale  volontario  richiamato  in  servizio  e'  tenuto
all'addestramento  periodico,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
comando  provinciale  di  appartenenza, con cadenza mensile di almeno
cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale
che   presta  servizio  presso  un  distaccamento  volontario  svolge
l'addestramento  presso  il  distaccamento di appartenenza e sotto la
diretta  responsabilita'  del  capo  distaccamento.  Per  il restante
personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto
sotto la diretta responsabilita' del Comandante.
  2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra
volontari   possono   essere   chiamati  a  partecipare  a  corsi  di
aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3.  Ai  fini  di  cui  agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della
legge  13 maggio  1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi
di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami
in servizio temporaneo.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art.  70,  terzo  comma, e degli
          articoli 71  e  74,  della legge 13 maggio 1961, n. 469 v.,
          rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.