Art. 10. Corsi periodici di addestramento del personale volontario 1. Il personale volontario richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante. 2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 70, terzo comma, e degli articoli 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.