Art. 11. Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario 1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento, nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione. 2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile; esso e' conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.