Art. 11.

        Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

  1.  Il  capo  del  distaccamento  volontario  e'  responsabile,  in
conformita'   alle  disposizioni  impartite  dal  competente  comando
provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna
del    distaccamento,    nonche'    della   manutenzione   dei   beni
dell'amministrazione.
  2.  L'incarico  di  capo  distaccamento  volontario ha la durata di
cinque  anni  ed  e'  rinnovabile;  esso  e'  conferito,  sentito  il
personale  volontario  in  servizio,  con  proprio  provvedimento dal
competente  Comandante  provinciale a volontario con un'anzianita' di
iscrizione  di  almeno  cinque  anni.  Per  i  distaccamenti di nuova
istituzione,  si  prescinde  dall'anzianita'  minima  e si conferisce
l'incarico   sulla  base  della  comprovata  maggiore  esperienza  ed
attitudine professionale.