Art. 12.

Conferimento  della qualifica di capo reparto volontario al personale
       utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

  1.  La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite
del  contingente  di  cui  all'articolo  4,  comma 1,  attraverso  la
partecipazione,  con  esito  positivo,  ad  un corso di formazione di
quattro  settimane,  anche  non  consecutive,  organizzato  presso il
comando provinciale di appartenenza.
  2.  Al  corso  sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e
fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi
squadra volontari con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai
cinque  anni,  impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano
operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
  3.  Il  corso  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione  di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova
scritta,  da  svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di
cui alla tabella II allegata al presente regolamento.