Art. 14.

Conferimento  della qualifica di capo reparto volontario al personale
         utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

  1.  La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite
del  contingente  di  cui  all'articolo  4,  comma 2,  attraverso  la
partecipazione,  con  esito  positivo,  ad  un corso di formazione di
quattro  settimane,  anche  non  consecutive,  organizzato  presso il
comando provinciale di appartenenza.
  2.  Al  corso  sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e
fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi
squadra  volontari  che  siano  stati  richiamati  in servizio per le
esigenze  del  comando  provinciale  per almeno cento giorni con tale
qualifica.
  3.  Il  corso  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione  di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova
scritta,  da  svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di
cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
  4.   Il   capo  reparto  volontario  impiegato  presso  il  comando
provinciale    espleta,   in   via   ordinaria,   funzioni   relative
all'addestramento   ed   alla  formazione  del  personale  volontario
impiegato presso il comando stesso.
  5.  L'impiego  operativo  e'  consentito esclusivamente nel caso di
prolungata  e  contemporanea  assenza  del  cinquanta  per  cento del
personale permanente di pari qualifica.