Art. 14. Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali. 1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza. 2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica. 3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento. 4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso. 5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.