Art. 15.

Conferimento  della qualifica di capo squadra volontario al personale
         utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

  1.  La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite
del  contingente  di  cui  all'articolo  4,  comma 2,  attraverso  la
partecipazione,  con  esito  positivo,  ad  un corso di formazione di
quattro  settimane,  anche  non  consecutive,  organizzato  presso il
comando provinciale di appartenenza.
  2.  Al  corso  sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e
fino  alla  copertura  dei  posti  da conferire nelle singole sedi, i
vigili  volontari  che  siano  stati  richiamati  in  servizio per le
esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.
  3.  Il  corso  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione  di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova
scritta,  da  svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di
cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
  4.   Il   capo  squadra  volontario  impiegato  presso  il  comando
provinciale    espleta    in    via   ordinaria   funzioni   relative
all'addestramento   ed   alla  formazione  del  personale  volontario
impiegato presso il comando stesso.
  5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei
distaccamenti  volontari  o  nell'ambito  del comando provinciale nel
solo  caso  di  prolungata  e contemporanea assenza del cinquanta per
cento del personale permanente di pari qualifica.