Art. 16. Commissioni esaminatrici 1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1. 2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.