Art. 16.

                      Commissioni esaminatrici

  1.  La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica
di  capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo
squadra,  di  cui  agli  articoli  12, 13, 14 e 15, sono nominate con
decreto  ministeriale  e  sono  composte  da  un  dirigente del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due
funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  C2.  Le funzioni di
segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore
alla C1.
  2.  Le  commissioni  di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli
esami  finali  svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla
formazione  delle  relative  graduatorie  per  ciascun  distaccamento
volontario.