Art. 17.

      Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento

  1.  Con  circolare  ministeriale  sono  comunicati  annualmente  ai
comandi  provinciali  sia  il  numero  dei posti disponibili presso i
distaccamenti  volontari  ed  i comandi medesimi per le qualifiche di
capo   reparto  e  capo  squadra  volontario,  sia  le  modalita'  di
espletamento delle relative procedure di avanzamento.
  2.   Le   domande  di  partecipazione  alle  singole  procedure  di
avanzamento  devono  essere  presentate,  esclusivamente,  tramite  i
comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.