Art. 17. Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento 1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di avanzamento. 2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.