Art. 18.

            Modalita' di impiego del personale volontario

  1. Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi
previste  dall'articolo  70  della  legge  13 maggio  1961, n. 469, e
successive  modificazioni.  Il richiamo viene disposto a cura e sotto
la  diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei
vigili  del  fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e
sulla  base  dei  criteri  dell'anzianita'  d'iscrizione nell'elenco,
dell'eventuale  stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare
degli  interessati.  Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo
viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio
debba  essere  espletato  in  una  provincia  diversa  da  quella  di
residenza  e  dal  Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile,  qualora il servizio debba essere
espletato in una regione diversa da quella di residenza.
  2.  Il  personale  volontario, ad eccezione del funzionario tecnico
antincendi,  viene  impiegato presso i distaccamenti volontari con le
seguenti modalita':
    a) nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale di competenza
del distaccamento volontario:
      1)  su  segnalazione  o  richiesta  diretta  di  intervento con
contestuale   informazione   della   sala   operativa   del   comando
provinciale;
      2)  su  richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando
provinciale;
    b) al  di  fuori della circoscrizione territoriale di competenza,
su disposizione del comando provinciale.
  3.  Il  personale  volontario  in forza presso i posti di vigilanza
viene  impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e
2.
  4.  Nei  casi  di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere
costantemente  informato  sulla  natura  e  sviluppo  del servizio di
istituto svolto dalla sede volontaria.
  5.  L'attivazione  del  funzionario  tecnico  antincendi volontario
avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per
specifiche   esigenze,  compreso  il  coordinamento  di  due  o  piu'
distaccamenti volontari.
  6.  Ai  fini  di  cui  agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della
legge   13 maggio  1961,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  le
prestazioni  ed  i  servizi direttamente connessi, resi dal personale
volontario  di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in
servizio temporaneo.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per  il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74,
          della  legge  13 maggio  1961,  n. 469 v., rispettivamente,
          nelle note all'art. 1 e all'art. 9.