Art. 18. Modalita' di impiego del personale volontario 1. Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza. 2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalita': a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario: 1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale; 2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale; b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale. 3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e 2. 4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria. 5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o piu' distaccamenti volontari. 6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.