Art. 19.

        Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

  1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente
inabile  al  servizio  di  soccorso da parte della commissione medica
ospedaliera,  purche'  tale  condizione  non  pregiudichi l'ulteriore
impiego,  puo'  svolgere mansioni relative all'organizzazione interna
delle  predette  sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi
esterni.
  2.  L'interessato  puo' presentare domanda per lo svolgimento delle
mansioni  di  cui  al  comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del
giudizio di inidoneita' al servizio di soccorso.