Art. 20.

        Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

  1.   La  cancellazione  dall'elenco  del  personale  volontario  e'
prevista per:
    a) decesso;
    b) dimissioni  volontarie  presentate  al  comando provinciale di
appartenenza;
    c) raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  salvo  quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3;
    d) incapacita',     insufficiente     rendimento    ed    assenza
ingiustificata  da  turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73
della legge 13 maggio 1961, n. 469;
    e) mancata  partecipazione  o  mancato  superamento  del corso di
formazione di cui all'articolo 9;
    f) le  ipotesi  di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2,
della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
    g) sopravvenuta  inidoneita' psicofisica permanente e assoluta al
servizio  nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal
decreto   ministeriale   in   data  5  febbraio  2002,  e  successive
modificazioni;
    h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8.
 
          Note all'art. 20:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  73  della  legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              «Art.  73.  -  E'  esonerato  dal servizio il personale
          volontario   che   abbia   dato   prova  di  incapacita'  o
          insufficiente   rendimento   o  che,  nonostante  diffidato
          continui  ad  assentarsi,  senza giustificato motivo, dalle
          esercitazioni e dai turni prescritti».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 35, comma 1, lettera
          c), e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521:
              «Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
              (Omissis).
                c) radiazione inflitta:
                  1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                  2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
          testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione».