Art. 20. Cancellazione dagli elenchi del personale volontario 1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario e' prevista per: a) decesso; b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza; c) raggiungimento dei limiti di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3; d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469; e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9; f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521; g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni; h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469: «Art. 73. - E' esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521: «Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: (Omissis). c) radiazione inflitta: 1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami; 2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico. 2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare: a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione».