Art. 21. Ordinamento gerarchico del personale volontario 1. Ai fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al personale volontario di pari grado. 2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parita' di anzianita' di servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.