Art. 21.

           Ordinamento gerarchico del personale volontario

  1.  Ai  fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al
personale volontario di pari grado.
  2.  Nei  rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si
considera   gerarchicamente   superiore   chi  possiede  la  maggiore
anzianita'  di  servizio,  intesa  come  lo svolgimento di un maggior
numero  di  interventi  di  soccorso.  A  parita'  di  anzianita'  di
servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.