Art. 3.

                             Qualifiche

  1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
    a) funzionario tecnico antincendi volontario;
    b) capo reparto volontario;
    c) capo squadra volontario;
    d) vigile volontario.
  2.  Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita',
previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente
alle attivita' inerenti al soccorso.
  3.  I  funzionari  tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai
fini  della  determinazione  di doveri, compiti e responsabilita', ai
collaboratori  tecnici  antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.