Art. 4. Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali 1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue: a) un capo reparto volontario; b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari; c) almeno dieci vigili volontari. 2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue: a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni; b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.