Art. 4.

Contingente    del   personale   volontario   utilizzato   presso   i
           distaccamenti volontari e i comandi provinciali

  1.  Presso  ciascun  distaccamento  volontario  il  contingente del
personale  volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione
dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:
    a) un capo reparto volontario;
    b) quattro  capi  squadra  volontari,  cui  si  aggiunge  un capo
squadra  ogni  cinque  vigili volontari, fino ad un massimo di dodici
capi squadra volontari;
    c) almeno dieci vigili volontari.
  2.  Per  le  esigenze  dei  comandi  provinciali il contingente del
personale  volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione
dei   vigili   volontari  e  dei  funzionari  tecnici  antincendi  e'
determinato come segue:
    a) un  capo  reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano
prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
    b) un  capo  squadra  volontario  ogni  500  vigili volontari che
abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.