Art. 5. Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari 1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti; c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate; e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta; f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; g) godimento dei diritti politici; h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e). 3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non e' considerato richiamo in servizio.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionale in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».