Art. 5.

Reclutamento   ed   iscrizione   dei  funzionari  tecnici  antincendi
                              volontari

  1.  I  funzionari  tecnici  antincendi  volontari  vengono iscritti
nell'elenco  di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne
facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) laurea  in  ingegneria,  architettura,  geologia;  diploma  di
geometra o di perito industriale ed equipollenti;
    c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
    d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i
criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a
cura  dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche
delle  strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite
strutture convenzionate;
    e)  eta'  non  inferiore  agli anni ventidue e non superiore agli
anni quaranta;
    f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il
quale si richiede l'iscrizione;
    g) godimento dei diritti politici;
    h) non   essere   stati   destituiti,   dispensati  o  licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    i) possesso  del requisito delle qualita' morali e di condotta di
cui  all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
  2.  Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile,
capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui
al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e
l'iscrizione  quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal
caso  non  trova  applicazione il limite massimo di eta' previsto dal
comma 1, lettera e).
  3.  I  funzionari  tecnici  antincendi  volontari di cui al comma 1
presentano  l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando
provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un
tirocinio  di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo
modalita'  e  tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno.  Il  periodo di tirocinio non e' considerato
richiamo in servizio.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionale  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni».