Art. 6.

           Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

  1.  I  vigili  volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne
facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i
criteri  stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento,
a  cura  dei  competenti  comandi  provinciali, che possono avvalersi
anche  delle  strutture  del  Servizio sanitario nazionale o di altre
apposite strutture convenzionate;
    d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque
anni;
    e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il
quale  si  richiede  l'iscrizione;  si  prescinde  da  tale requisito
esclusivamente  per  il  personale  volontario  che  chiede di essere
impiegato  presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa
a quella di residenza;
    f) godimento dei diritti politici;
    g) non   essere   stati   destituiti,   dispensati  o  licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di
cui  all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
  2.  I  vigili  volontari  ex  ausiliari di leva, in deroga a quanto
previsto  dalla  lettera  d)  del  comma  1,  entro  sei  mesi  dalla
cancellazione  d'ufficio  dall'elenco  del  personale volontario, per
raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti
a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.
  3.   Si   prescinde   dal   possesso   del  requisito  dell'eta'  e
dell'idoneita'  psico-fisica  per  i  vigili  volontari ai fini della
partecipazione  alle  attivita' svolte in occasione di manifestazioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo
di  frequentare  i  corsi  di  cui  agli articoli 9 e 10 del presente
regolamento.
  5.  Il  personale  di  cui  al  precedente  comma 3 non effettua il
soccorso tecnico urgente.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  35,  comma  6, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.