Art. 7.

Reclutamento  ed  iscrizione nell'elenco del personale volontario dei
comandi  provinciali del personale permanente cessato volontariamente
                            dal servizio.

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto dell'articolo 5, i funzionari
tecnici  antincendi  volontari  possono essere, altresi', reclutati a
domanda   tra   il   personale  permanente  appartenente  ai  profili
professionali  di  ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il
personale  con  qualifica  dirigenziale,  cessato volontariamente dal
servizio da non oltre sei mesi.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dell'articolo  6,  i  vigili
volontari  possono  essere,  altresi',  reclutati,  a domanda, tra il
personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile,
capo  squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da
non oltre sei mesi.
  3.  Per  il  reclutamento  del personale di cui ai commi 1 e 2, non
trova  applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli
5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
  4.  Per  il  personale  di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di
frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.