Art. 8.

                          Incompatibilita'

  1.   Non  e'  consentita  l'iscrizione  nell'elenco  del  personale
volontario:
    a) del  personale  permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
    b) del  personale  delle  Forze  armate, delle Forze di polizia e
delle   altre  istituzioni  pubbliche  preposte  all'ordine  ed  alla
sicurezza  pubblica,  con  eccezione  degli  appartenenti ai Corpi di
polizia  degli  enti  locali, previo nulla osta delle amministrazioni
competenti;
    c) degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che
producono,   installano,  commercializzano  impianti,  dispositivi  e
attrezzature  antincendio  e  dei  titolari di istituti, enti e studi
professionali  che  esercitano  attivita'  di  formazione, vigilanza,
consulenza e servizi nel settore antincendio.