Art. 8. Incompatibilita' 1. Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario: a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti; c) degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.