Art. 9.

            Corsi di formazione del personale volontario

  1.  I  funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio
di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i vigili volontari a domanda,
prima   di   essere   impiegati  nel  servizio  di  istituto,  devono
partecipare   al   corso   di   formazione   iniziale   a   carattere
teorico-pratico  secondo  le  modalita'  ed i programmi stabiliti dal
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del  soccorso pubblico e della
difesa    civile    del    Ministero    dell'interno.   E   'facolta'
dell'interessato  chiedere  l'ammissione  alla  frequenza di un nuovo
corso  nel  caso  di  esito  negativo  del  primo. Un ulteriore esito
negativo   determina   la  cancellazione  dall'elenco  del  personale
volontario  degli  aspiranti  funzionari tecnici antincendi volontari
che  all'atto  della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 2 con diversa qualifica.
  2.  Il personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli
altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
  3.  Il  personale  volontario  chiamato  a  partecipare  a corsi di
formazione  presso  i  comandi  provinciali  di  appartenenza, per un
periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad
usufruire della mensa di servizio.
  4.  Ai  fini  di  cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della
legge  13  maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi
di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui
al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il  testo dell'art. 70, terzo comma, della legge
          13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 71 e 74 della
          legge 13 maggio 1961, n. 469:
              «Art.  71.  -  Il  personale  volontario  richiamato in
          servizio  temporaneo  ai  sensi  dell'art.  14  della legge
          8 dicembre  1970,  n.  996,  e  per tutta la durata di tale
          richiamo,  ha diritto al trattamento economico iniziale del
          personale  permanente.  Ha diritto, altresi' al trattamento
          di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle
          prestazioni  straordinarie  di cui all'art. 11 della citata
          legge 8 dicembre 1970, n. 996».
              «Art.  74.  -  1. Il personale volontario e' assicurato
          contro  tutti  gli  infortuni  in  servizio e le infermita'
          contratte  per  causa  diretta ed immediata di servizio, da
          accertarsi   ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nel
          precedente art. 49, restando esonerata l'amministrazione da
          ogni responsabilita'.
              2.  I  massimali  sono  stabiliti con provvedimento del
          Ministro  per  l'interno  di  concerto  con  quello  per il
          tesoro.
              3. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura
          per  il  personale  volontario nei casi di ferite, lesioni,
          infermita'  contratte  per  causa  diretta  ed immediata di
          servizio».