Art. 9. Corsi di formazione del personale volontario 1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. E 'facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica. 2. Il personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno. 3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio. 4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 70, terzo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469: «Art. 71. - Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresi' al trattamento di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996». «Art. 74. - 1. Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente art. 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. 2. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. 3. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio».