Art. 4. 
 
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  devono  essere   corredate   da   una   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio  con  la  descrizione  del  fatto,  della
localita', della data in cui si sa  o  si  ritiene  sia  avvenuta  la
soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando  ogni  documento
possibile, eventuali  testimonianze,  nonche'  riferimenti  a  studi,
pubblicazioni e memorie sui fatti. 
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Dopo  il
completamento dei lavori della commissione  di  cui  all'articolo  5,
tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale
dello Stato.