(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: "deve essere" sono
sostituite dalla seguente: "e'"; il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo
8, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  375  del  1993,  sia
verificato il  mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in  parte,  della
prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la  stessa  prestazione  ai
fini della tutela previdenziale". 
All'articolo 2: 
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei  relativi  importi,",
sono  inserite  le  seguenti:  "comprensivi  degli  interessi  legali
maturati,";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "6   milioni"   sono
sostituite dalle seguenti: "7 milioni"; 
al comma 2, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7
milioni"; 
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Per  favorire  un  piu'  elevato  livello  di  efficienza  ed
efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento  delle
azioni di  contrasto  alle  frodi  nel  settore  agroalimentare,  ivi
comprese le funzioni di controllo svolte ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 28 marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119,  la  dotazione
organica dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2002, n. 278, e'  incrementata  di  239  unita',  di  cui  4
dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica
C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica  B2,
10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1. 
2-ter. Per  la  copertura  dei  posti  derivanti  dall'incremento  di
organico di cui al comma 2-bis,  l'Ispettorato  centrale  repressione
frodi e' autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006,  in  deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale,  avvalendosi
anche delle graduatorie ancora vigenti dei  concorsi  espletati.  Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma  2-bis
sono determinati nel  limite  della  misura  massima  complessiva  di
1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005,
di 7.000.000 di euro a decorrere  dall'anno  2006.  Per  la  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio". 
All'articolo 3: 
al comma 3, dopo le  parole:  "in  applicazione",  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo  22"  e  le  parole:  "regolamento  (CE)  n.
2371/02"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "regolamento  (CE)   n.
2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002"; 
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE)
n. 2371/2002, alle  navi  abilitate  alla  pesca  costiera  locale  e
ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005
continuano ad applicarsi le disposizioni di  sicurezza  previste  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22
giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio
1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e  forestali  19  aprile  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  1°  giugno  2000,  recante  regime
definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale"; 
al comma 4, dopo le parole: "8 agosto 1991, n. 267", sono aggiunte le
seguenti: ", come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2003,  n.  350.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio". 
All'articolo 4: 
al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.
347,", sono inserite le  seguenti:  "convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  o  ad  imprese  da  queste
controllate o partecipate," e dopo le parole: "dell'articolo 43 del",
sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; 
al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 45 del", sono  inserite  le
seguenti: "testo unico di cui al"; 
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui  alla  legge
21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di  solvenza  del  debitore,  i
crediti relativi alla consegna  di  prodotti  agricoli  alle  imprese
ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche' agli  imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici
delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria. 
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti  di  cui  al  comma  1
possono avanzare, in via anticipata, istanza  di  rimborso  al  Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo  unico  di
cui al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo  il
manifestarsi  del  primo  inadempimento  da  parte  dell'imprenditore
agricolo finanziato. 
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui  all'articolo  45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, puo' concedere, su richiesta della banca, in via  anticipata  il
50 per cento della perdita subita dalla banca erogante,  quantificata
alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo
finanziato, fatto  salvo  il  conguaglio  che  ha  luogo,  sempre  su
richiesta della banca, dopo il recupero della  garanzia  primaria  di
cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata  a
tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti
in garanzia ai sensi del comma 2"; 
al comma 3, primo periodo, le parole:  "di  cui  al  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche'  dalle
imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,"; al secondo
periodo, le parole: "1,05 milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"1,327 milioni"; al terzo periodo, le  parole:  "1,05  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni" e al medesimo  periodo  le
parole:  "l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  quanto  a
1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, e quanto a  0,277  milioni  di  euro,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'economia   e   delle
finanze"; 
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1  e
2-bis, fornitori delle imprese in  amministrazione  straordinaria  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
relativi ai crediti sorti  durante  la  continuazione  dell'esercizio
dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria  o
altra domanda giudiziale da parte dei creditori  e  della  procedura,
anche in caso di fallimento successivo". 
All'articolo 5: 
al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto", sono inserite
le seguenti: ", alle piccole imprese, come definite  ai  sensi  della
raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile  1996,"  e
dopo le parole: "decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,",  sono
inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39,"; 
al comma 2, dopo le parole: "dalle imprese  di  autotrasporto",  sono
inserite le seguenti: "e dalle  piccole  imprese,  come  definite  ai
sensi della  raccomandazione  96/280/CE,  della  Commissione,  del  3
aprile 1996,"; le parole: "del fondo  di  garanzia"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei fondi di garanzia" e  le  parole:  "lettera  a)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".