(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24 
 
   All'articolo 1: 
al comma 1, dopo le parole: " della legge 24 dicembre 2003, n. 350, "
sono inserite le seguenti: " e per il personale dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco " e dopo le parole: " a decorrere  dal
        2004 " sono aggiunte le seguenti: ", di cui una quota 
pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita speciale per  il
personale dirigente";. 
   All'articolo 2: 
   al comma 1, terzo periodo, le parole: " del Ministro  dell'interno
", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "  direttoriale
". 
   All'articolo 3: 
   al comma 1 e nella rubrica, le parole: " Eolie, di Lampedusa e  di
Pantelleria " sono sostituite dalle seguenti: " minori della  Sicilia
". 
   Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
   " ART. 3-bis. - (Brevetto per l'esercizio delle attivita' di  volo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 13 della
legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 
   "b-bis) brevetto di pilota di aereo; 
   b-ter) brevetto di specialista di aereo"; 
   b) al comma 4, le parole:  "direttore  generale  della  protezione
civile e dei servizi  antincendi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile". 
   ART. 3-ter. - (Misure in materia di assunzioni  di  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le assunzioni nel profilo
di vigile  del  fuoco,  autorizzate  ai  sensi  dei  commi  54  e  55
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate
nella misura del cinquanta per cento utilizzando la  graduatoria  del
concorso pubblico a centottantaquattro posti  di  vigile  del  fuoco,
indetto con decreto direttoriale in data  6  marzo  1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n.  24  del  27  marzo
1998;  per  il  rimanente  cinquanta  per  cento  e   per   i   posti
eventualmente non coperti con la predetta  graduatoria,  si  provvede
utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5
novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. 
   2.  La  validita'  delle  graduatorie  del  concorso  pubblico   a
sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto
direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4a serie speciale - n. 16  del  25  febbraio  2000,  e  del  concorso
pubblico a centouno posti di addetto ai  terminali  evoluti,  indetto
con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale -  n.  16  del  25  febbraio  2000,  e'
differita fino al 31 dicembre 2005. 
   ART. 3-quater. -  (Disposizioni  concernenti  il  personale  della
carriera prefettizia). -  1.  Per  il  rinnovo  del  contratto  della
carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate  le
somme di euro 3.000.000 per l'anno  2004  e  di  euro  5.000.000  per
l'anno 2005. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000  per  l'anno  2005,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno". 
   All'articolo 4: 
   dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
   " 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
   " 2 -bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo  comma,
della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo essere inferiore a  euro  60
per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1 luglio  2006  tale  importo
minimo e' elevato a 64 euro". 
   2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a),  della  legge  7
marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti: 
   "3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto
e  muniti  di  una  fascia  esterna  del  colore  tipico  dei  sigari
ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale  filtro,  ma
escluso il bocchino nei sigari  che  ne  sono  provvisti,  e  di  una
sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso  unitario,
esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la  cui
fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di  almeno  30  gradi
rispetto all'asse longitudinale del sigaro; 
   4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco  battuto
e muniti di una fascia esterna  del  colore  tipico  dei  sigari,  di
tabacco ricostituito, ricoprente interamente  il  prodotto,  compreso
l'eventuale filtro ma escluso il bocchino  nei  sigari  che  ne  sono
provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un 
terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;" 
   Nel titolo, dopo le parole: " vigili del fuoco " sono inserite  le
seguenti: "e della carriera prefettizia".