IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che,
nel   dettare   disposizioni  per  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze
armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le
modalita'  per  il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta  inidoneita'  alle specifiche mansioni del personale dei
gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni,  in  materia di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
  Visto   l'articolo  29  della  legge  24  dicembre  1986,  n.  958,
concernente  la  partecipazione dei militari di leva allo svolgimento
di attivita' sportive;
  Visto  il  decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459,
recante  regolamento  disciplinante l'attivita' sportiva dei militari
di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;
  Visto  l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio  1995,  n.  395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il
personale  dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o
riconosciuto  atleta  di  interesse  nazionale a non presenziare alle
attivita' di servizio, secondo determinate modalita';
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Compiti del Centro sportivo carabinieri
  1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: "Centro",
cura  il  mantenimento  e  la  promozione  dell'attivita'  agonistica
dell'Arma  dei  carabinieri  e  persegue l'obiettivo di accrescere il
prestigio   dell'istituzione  e  sviluppare  il  patrimonio  sportivo
nazionale.
  2.  L'articolazione  del  Centro  e  l'impiego  del  personale sono
disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.