Art. 3. Reclutamento 1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri. 2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. 3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata. 4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: «Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonche' nelle Forze di' Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia' prestato servito militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni;». - Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: «Art. 5 (Requisiti per l'arruolamento). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo: d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta' (2/c); f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874; h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; j) non essere stati condannati per delitto non colposo; k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione; l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.