Art. 3.
                            Reclutamento
  1.  Il  reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente,
ai   sensi   dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  e successive modificazioni,
mediante  pubblico  concorso  per  titoli,  nel  limite delle vacanze
organiche del ruolo appuntati e carabinieri.
  2.  Gli  aspiranti,  oltre  ai requisiti necessari per l'accesso al
ruolo  appuntati  e  carabinieri,  di  cui all'articolo 5 del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  e successive modificazioni,
debbono   aver  conseguito  nell'anno  precedente,  nella  disciplina
prescelta,   risultati   agonistici   di   livello  almeno  nazionale
certificati  dal  CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui
valutazione   e'   devoluta  alla  commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo  5,  sulla  base  dei  parametri  fissati  nel  bando di
concorso.
  3.  I  vincitori  sono  ammessi ad uno specifico corso formativo in
qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze
necessarie  per  l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al
termine  del  quale  vengono  immessi in ruolo secondo l'ordine della
graduatoria  finale,  con il grado di carabiniere, con determinazione
del Comandante generale o di autorita' da questi delegata.
  4.  Il  personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e
appuntati  e  carabinieri puo' essere inserito nel Centro qualora sia
in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  lettera a), del
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 198, citato nelle
          note alle premesse, e' il seguente:
              «Art.  4  (Reclutamento  dei  carabinieri).  -  1. Sono
          consentiti:
                a) arruolamenti  volontari come carabinieri effettivi
          con  la  ferma  di  quattro  anni,  dei giovani che abbiano
          compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo
          anno  di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in
          altre  armi o Forze armate nonche' nelle Forze di' Polizia,
          anche  ad  ordinamento  civile.  Per  coloro che hanno gia'
          prestato servito militare il limite di eta' e' elevato a 28
          anni;».
              -   Il  testo  dell'art.  5,  del  decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e'
          il seguente:
              «Art.  5  (Requisiti  per  l'arruolamento).  -  1.  Gli
          aspiranti  agli  arruolamenti  volontari  di cui all'art. 4
          debbono possedere i seguenti requisiti:
                a) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti
          civili e politici;
                b) aver  compiuto,  alla data di scadenza dei termini
          per  la  presentazione  della  domanda  di arruolamento, il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni
          per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
                c) idoneita'  attitudinale  al servizio nell'Arma dei
          carabinieri,  accertata  dal  centro  nazionale selezione e
          reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo:
                d) titolo   di   studio   di  diploma  di  istruzione
          secondaria di primo grado;
                e)  stato  civile  di  celibe, nubile o vedovo ovvero
          vedova  o  se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'
          (2/c);
                f)  idoneita'  psico-fisica  prevista dal decreto del
          Ministro  della  difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma
          5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
                g) statura  non  inferiore  ai  limiti  previsti  dal
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri emanato
          ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
                h)  non  essere  stati espulsi dalle Forze armate, da
          corpi  militarmente  organizzati  o destituiti dai pubblici
          uffici;
                i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili
          in sede di visita di leva;
                j)   non  essere  stati  condannati  per  delitto non
          colposo;
                k) non  essere  imputati  per delitti non colposi ne'
          essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
                l)   non   trovarsi   in   situazioni   comunque  non
          compatibili  con  l'acquisizione  o  la conservazione dello
          stato di carabiniere.
              2.   Gli   aspiranti   all'arruolamento  nell'Arma  dei
          carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali
          richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,
          nonche'  di  quelli  previsti  dall'art.  17, comma 2 della
          legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni
          raccolte.