Art. 4. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili; c) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti; d) la durata e le modalita' di svolgimento del corso di cui all'articolo 3, comma 3; e) il numero complessivo dei posti messi a concorso; f) ogni altra prescrizione o notizia utile. 2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali. 3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.