Art. 4.
                          Bando di concorso
  1. Il concorso e' indetto con provvedimento adottato dal Comandante
generale   dell'Arma   dei  carabinieri,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
    a)  il  termine e le modalita' per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso;
    b)  i  titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi
attribuibili;
    c) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
    d)  la  durata  e  le  modalita'  di svolgimento del corso di cui
all'articolo 3, comma 3;
    e) il numero complessivo dei posti messi a concorso;
    f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
  2.  Tra  i  titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i
risultati  ottenuti  dai  candidati  in occasione di giochi olimpici,
campionati  mondiali,  europei  ed  italiani,  certificati dal CONI o
dalle federazioni sportive nazionali.
  3.  Ai  risultati  agonistici  previsti dal comma 2 e ad ogni altro
risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un
punteggio  massimo  che  tenga conto del livello della competizione e
del risultato ottenuto.