Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da: a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un funzionario del CONI, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita' n. 3 - Segretariato generale.