Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
  1.   Alla   valutazione   dei   titoli   provvede  una  Commissione
esaminatrice  nominata  con  determinazione  del  Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, composta da:
    a)  un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
    b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
    c) un funzionario del CONI, membro.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante
sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  appartenente al ruolo
degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
  3.  Gli  oneri  per  il funzionamento della Commissione gravano sui
fondi  assegnati  al  capitolo  1245  dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  della difesa, centro di responsabilita' n. 3 -
Segretariato generale.