Art. 6.
                            Trasferimento
  1.  I  militari  atleti in forza al Centro ritenuti non piu' idonei
sono   dimessi   dall'attivita'   agonistica  con  provvedimento  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata
proposta dei superiori gerarchici.
  2. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita'
all'attivita'  del  Centro  sono  stabiliti  con  determinazione  del
Comandante generale.
  3.  Il  personale  non  piu'  idoneo  all'attivita' del Centro puo'
essere:
    a)  reimpiegato,  compatibilmente  con le esigenze organiche o di
servizio:
      1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro
o  presso  altro  reparto  dell'Arma,  qualora  l'atleta abbia svolto
attivita'  agonistica  per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una
medaglia  nelle  competizioni  olimpiche,  mondiali,  europee o abbia
vinto un titolo italiano assoluto;
      2)   in   qualsiasi   altro  incarico,  se  idoneo  ai  servizi
d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento;
    b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli
di ferma.