Art. 6. Trasferimento 1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. 2. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale. 3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del Centro puo' essere: a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio: 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto; 2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento; b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.