Art. 7.
                       Invarianza degli oneri
  1.  L'attuazione  delle  disposizioni  del presente regolamento non
puo'  comportare,  in  ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
19 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25

                                   N O T E
          Avvertenze:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Riferimenti normativi.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
                "Art.  87.  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni e nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 198,
          concernente  attuazione  dell'art.  3  della  legge 6 marzo
          1992,  n.  216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
          delle  norme  di  reclutamento,  stato  e  avanzamento  del
          personale  non  direttivo  e  non  dirigente  dell'Arma dei
          carabinieri,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
          maggio 1995, n. 122.
              -  Il  testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986,
          n.  958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
          1987,  n.  11),  concernente norme sul servizio militare di
          leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
              "Art.  29  (Attivita'  sportiva). - 1. Le Forze armate,
          nell'ambito  delle  attivita' loro assegnate, sono tenute a
          facilitare  la  partecipazione  dei  militari  di leva allo
          svolgimento di attivita' sportive.
              2.  I  comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
          base   della   rappresentanza   militare,  nell'ambito  del
          territorio   del   presidio,   concordano   le   necessarie
          iniziative  con  le istituzioni pubbliche, le associazioni,
          le  societa'  e  le  istituzioni  sportive e ricreative del
          luogo.
              3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti
          di  livello  nazionale  da  una  commissione,  composta dai
          rappresentanti  del  Comitato olimpico nazionale italiano e
          delle  Forze  armate,  sono  autorizzati  ad  esercitare la
          pratica  delle  discipline sportive compatibilmente con gli
          obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto  previsto  da un
          apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con
          proprio decreto.
              4.  I  suddetti  militari  vengono  assegnati ai centri
          sportivi  di  Forza  armata, tenendo conto della disciplina
          sportiva  praticata dai singoli prima dell'incorporazione e
          delle esigenze della Forza armata stessa.
              5.   I  militari  di  cui  al  comma  3  che  praticano
          discipline  sportive  non  previste  nei centri sportivi di
          forza  armata  o  che  non  vengono  destinati nei predetti
          centri,  ai  sensi  del  comma 4, sono assegnati a comandi,
          enti   o   reparti   vicini   alla   societa'  sportiva  di
          appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di
          servizio.
              6.   Le   richieste  per  l'assegnazione  dei  predetti
          militari  presso  le  sedi di origine vengono inoltrate dal
          CONI,   almeno   quattro  mesi  prima  della  partenza  del
          contingente di appartenenza degli interessati.".
              -  Il  decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988,
          n.    459,   concernente   approvazione   del   regolamento
          disciplinante  l'attivita'  sportiva  dei  militari di leva
          riconosciuti  atleti  di  livello  nazionale, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, n. 257.
              -  Il  testo  dell'art.  57  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 settembre 1995, n. 222) concernente
          recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20  luglio  1995
          riguardante   il   personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
          penitenziaria   e   Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
          provvedimento   di   concertazione   del   20  luglio  1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e'
          il seguente:
              "Art. 57 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia di finanza,
          inquadrato  nei  rispettivi  gruppi sportivi o riconosciuto
          atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni
          sportive  o  dal  CONI,  potra'  essere  autorizzato  a non
          presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste
          da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da
          parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base
          di   apposite  convenzioni  stipulate  tra  il  CONI  o  le
          federazioni  sportive  ed  i  rispettivi  comandi  generali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
          settembre  1988,  n. 214, recante disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, e' il seguente:
              "Art.  2.  Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".