Art. 7. Invarianza degli oneri 1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25 N O T E Avvertenze: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Riferimenti normativi. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni e nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. - Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente: "Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive. 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto. 4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.". - Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, n. 257. - Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222) concernente recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 57 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: "Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".