Art. 10
           (Commissioni di controllo per gli alloggi AST)

   1. I comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli
Stati  Maggiori  di  singola  Forza  armata, per l'assegnazione degli
alloggi:

a) nominano  annualmente,  entro  il  mese  di  dicembre, per ciascun
   presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata,
   commissioni  di  controllo  distinte  per  alloggi  ufficiali, per
   alloggi   sottufficiali   e  per  alloggi  volontari  in  servizio
   permanente,  dandone  comunicazione  ai  Consigli  di  base  della
   Rappresentanza  compresi  nella  circoscrizione  alloggiativa.  Le
   commissioni   sono   preposte  alla  formazione  delle  rispettive
   graduatorie di assegnazione;
b) designano   un   ufficiale   medico  per  la  valutazione  tecnica
   dell'eventuale documentazione sanitaria.

   2.  La  composizione,  i  compiti  e le modalita' di funzionamento
delle commissioni di controllo sono riportati nell'allegato A.
   3.  Le  commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze
armate  operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno
istituiti.