Art. 10 (Commissioni di controllo per gli alloggi AST) 1. I comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi: a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata, commissioni di controllo distinte per alloggi ufficiali, per alloggi sottufficiali e per alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione; b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. 2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo sono riportati nell'allegato A. 3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.