Art. 11 (Assegnazione di alloggi ASGC ed ASIR) 1. L'assegnazione degli alloggi ASGC ed ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello in allegato B, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C. 2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D.