Art. 11
               (Assegnazione di alloggi ASGC ed ASIR)

   1.  L'assegnazione degli alloggi ASGC ed ASIR e' effettuata previa
presentazione  di  domanda dell'interessato, compilata in conformita'
al  modello  in  allegato  B,  senza  alcuna documentazione, mediante
stipula  dell'atto  formale di concessione redatto secondo il modello
in allegato C.
   2.  Il  comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da'
tempestiva  comunicazione  della  concessione  al  competente ufficio
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al
modello riportato in allegato D.