Art. 12
                    (Assegnazione di alloggi ASI)

   1.  L'assegnazione  degli  alloggi ASI e' effettuata, in ordine ad
incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita':

a) ricezione della domanda compilata in conformita' al modello di cui
   all'allegato  E,  corredata  della  documentazione  prescritta. La
   presentazione    di   documentazione   non   conforme   al   vero,
   indipendentemente  dalle conseguenze di carattere penale, comporta
   l'esclusione  del  concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo
   di   alloggio  in  tutto  il  territorio  nazionale  e  per  tempo
   illimitato;
b) esame  della  domanda e offerta dell'alloggio. Qualora particolari
   situazioni  limitino  la  disponibilita' di alloggi in modo da non
   consentire  di  soddisfare integralmente le richieste degli aventi
   titolo  inseriti  nella  prima  fascia,  gli  Stati Maggiori ed il
   Segretariato   generale   della  difesa,  nel  predeterminare  gli
   incarichi    dei   destinatari   degli   alloggi,   predefiniscono
   contestualmente  anche  l'area  degli  incarichi  che, per ragioni
   obiettive  di  funzionalita'  e  sicurezza,  possono  giustificare
   deroghe al meccanismo di assegnazione.

   2.   Nel   caso   in  cui,  soddisfatte  le  esigenze  nell'ordine
prioritario   delle   fasce,  gli  alloggi  rimasti  disponibili  non
consentano  di  soddisfare  integralmente  la  fascia successiva, per
quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse
nella   fascia,   una   graduatoria   secondo   i   criteri  previsti
nell'allegato F.
   3. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al
personale  che  in  base alla graduatoria ne risulti destinatario, e'
offerto  l'alloggio,  tenendo  conto  della  composizione  del nucleo
familiare.
   4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente,
alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando
che   la  concessione  AST  e'  subordinata  all'indisponibilita'  di
alloggio ASI.
   5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque,
alla  scadenza  della  stessa,  la  possibilita'  di  concorrere  per
l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possieda il titolo.
   6.  Al  provvedimento  di  assegnazione segue la stipula dell'atto
formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.
   7.  La  domanda,  in  caso  di  trasferimento a nuova destinazione
d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al
nuovo incarico.
   8.  La  rinuncia,  non  adeguatamente giustificata alla competente
commissione  di  controllo  degli  alloggi  di  cui  all'articolo 10,
all'assegnazione  di  un  idoneo  alloggio  ASI,  fa decadere, per il
periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
   9. Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione
dell'alloggio  con  un  altro  piu' grande della stessa categoria nel
caso  in  cui  sia  mutato  il  proprio  nucleo familiare. Il comando
competente   per   il  rilascio  della  concessione  puo'  accogliere
l'istanza  subordinatamente  alla  disponibilita' di un alloggio piu'
grande  nello  stesso  edificio  o  nel  compendio  dove  sia ubicato
l'alloggio in concessione.
   10.   Gli   alloggi  da  attribuire  agli  incarichi  a  rotazione
interforze, sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli
incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.