Art. 12 (Assegnazione di alloggi ASI) 1. L'assegnazione degli alloggi ASI e' effettuata, in ordine ad incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita': a) ricezione della domanda compilata in conformita' al modello di cui all'allegato E, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato; b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Qualora particolari situazioni limitino la disponibilita' di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati Maggiori ed il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalita' e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione. 2. Nel caso in cui, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentano di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F. 3. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare. 4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI. 5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possieda il titolo. 6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C. 7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico. 8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi di cui all'articolo 10, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI. 9. Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria nel caso in cui sia mutato il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove sia ubicato l'alloggio in concessione. 10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze, sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.