Art. 13 (Assegnazione di alloggi AST) 1. L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente per graduatoria. 2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente: a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata o organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa; b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle tre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse; c) di altra Forza armata, purche' in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa e che non concorrano presso la Forza armata di appartenenza; d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, purche' non esistano nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali si possa accedere; e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unita' navali. Tale personale puo' concorrere solo per la localita' dove e' assegnata l'unita' navale sulla quale e' imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego. 3. La domanda di assegnazione e' compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformita' all'allegato E bis ed e' inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto. 4. La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali ed amministrativi a corredo siano completi ed aggiornati. 5. In caso di trasferimento, gia' formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda puo' essere: a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presti servizio, anche se non sia stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata; b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, ovvero al comando o ente presso il quale sia stata disposta la nuova destinazione. 6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. 7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non e' effettuata quando le domande stesse: a) risultino mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata; b) siano sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi. 8. Le commissioni di controllo di cui all'articolo 10, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione ed alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente con le modalita' indicate nell'allegato G. 9. Il concorrente che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento. 10. L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupi il posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al concorrente che occupi il posto successivo. 11. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che, in base alla graduatoria ne risulti destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare. 12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica. 13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, qualora cio' non comporti spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti. 14. Il concorrente che non fornisca risposta entro il termine stabilito e' considerato rinunciatario. 15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente evincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente. 16. In caso di rinuncia, il concorrente e' tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se sia scaduto il termine di cui al comma 12. 17. La rinuncia ad un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validita' delle due graduatorie successive. 18. Il concorrente, se l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; qualora lo rifiuti, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalita' fino a che non gli venga offerto altro alloggio idoneo. 19. L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione redatto in conformita' al modello in allegato C, firmato per accettazione dal concessionario. 20. Il concessionario di alloggio puo' chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria nel caso in cui sia cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente e' incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza gia' trascorso. L'eventuale cambio e' attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e' disponibile per una ulteriore assegnazione.