Art. 13
                    (Assegnazione di alloggi AST)

   1.  L'assegnazione  degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente
per graduatoria.
   2.  Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali ed i
volontari in servizio permanente:

a) effettivi  a  comandi,  enti,  reparti della Forza armata o organi
   interforze  compresi  nel  presidio  ovvero  nella  circoscrizione
   alloggiativa;
b) dell'Arma  dei  carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero
   comandi  ovvero reparti delle tre Forze armate, o che si trovino a
   disposizione d'impiego delle stesse;
c) di  altra  Forza  armata,  purche'  in servizio presso enti ovvero
   comandi  o reparti della Forza armata compresi nel presidio ovvero
   circoscrizione  alloggiativa  e che non concorrano presso la Forza
   armata di appartenenza;
d) della  Marina  militare,  in servizio presso gli organi centrali o
   periferici  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti,
   nonche'  presso  le  Direzioni marittime, le Capitanerie di porto,
   gli  uffici  circondariali  e locali marittimi e le delegazioni di
   spiaggia,   purche'   non   esistano  nel  presidio  ovvero  nella
   circoscrizione    alloggiativa   alloggi   del   Ministero   delle
   infrastrutture e dei trasporti, ai quali si possa accedere;
e) della  Marina  militare  che  presta servizio a bordo delle unita'
   navali.  Tale personale puo' concorrere solo per la localita' dove
   e' assegnata l'unita' navale sulla quale e' imbarcato. A tal fine,
   si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.

   3.  La  domanda  di  assegnazione  e'  compilata e corredata della
prescritta  documentazione,  in  conformita' all'allegato E bis ed e'
inoltrata  al  comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati
Maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre,
aprile e agosto.
   4.  La  domanda  conserva  la  sua  validita'  purche' i documenti
fiscali ed amministrativi a corredo siano completi ed aggiornati.
   5.  In  caso  di  trasferimento,  gia'  formalizzato per una nuova
destinazione d'impiego, la domanda puo' essere:

a) presentata  ai  comandi,  stabiliti  dagli Stati Maggiori di Forza
   armata, nell'ambito dei quali l'interessato presti servizio, anche
   se  non sia stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la
   sede  ubicata  in  altro  presidio o comando stabilito dagli Stati
   Maggiori di Forza armata;
b) inoltrata,  prima  della  data  di effettivo trasferimento, con un
   anticipo  non  superiore  a quattro mesi, al competente comando di
   presidio  o  ai  comandi  stabiliti  dagli Stati Maggiori di Forza
   armata,  ovvero  al  comando  o  ente  presso  il  quale sia stata
   disposta la nuova destinazione.

   6.  La  presentazione  di  documentazione  non  conforme  al vero,
indipendentemente  dalle  conseguenze  di  carattere penale, comporta
l'esclusione  del  concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di
alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
   7.  La  valutazione  delle domande, ai fini della formazione della
graduatoria, non e' effettuata quando le domande stesse:

a) risultino   mancanti   dei   dati   prescritti   o   corredate  da
   documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;
b) siano  sottoposte  a  sospensiva  per  effetto  di  una precedente
   determinazione  della  competente  commissione  di controllo degli
   alloggi.

   8.  Le commissioni di controllo di cui all'articolo 10, sulla base
delle  domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa
e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione ed
alla   pubblicazione   delle   graduatorie   per   gli  ufficiali,  i
sottufficiali  ed i volontari in servizio permanente con le modalita'
indicate nell'allegato G.
   9.   Il   concorrente  che  abbia  presentato  domanda  prima  del
trasferimento   nella   nuova  sede  di  servizio  e'  incluso  nella
graduatoria  e  non  puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima
della data del suo effettivo trasferimento.
   10. L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupi il
posto  piu'  elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio
e' offerto al concorrente che occupi il posto successivo.
   11.  In  presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi,
al  personale  che, in base alla graduatoria ne risulti destinatario,
e'  offerto  l'alloggio,  tenendo conto della composizione del nucleo
familiare.
   12.  Il  concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione
di  un  alloggio  entro  il  quinto  giorno  successivo dalla data di
notifica.
   13.  Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha
la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, qualora
cio'  non  comporti  spese  a  carico dell'Amministrazione militare o
pregiudizio per altri concorrenti.
   14.  Il  concorrente  che  non  fornisca risposta entro il termine
stabilito e' considerato rinunciatario.
   15.  L'accettazione  di un alloggio idoneo al nucleo familiare del
concorrente evincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da
un  numero  di  vani  adeguato alla composizione del nucleo familiare
convivente.
   16.  In  caso  di  rinuncia,  il  concorrente  e'  tenuto  a darne
comunicazione per iscritto, anche se sia scaduto il termine di cui al
comma 12.
   17. La rinuncia ad un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza
maggiore,  comporta  la  sospensione  del concorrente dall'iscrizione
nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il
periodo di validita' delle due graduatorie successive.
   18.  Il  concorrente,  se  l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di
accettarlo  o  di  rifiutarlo;  qualora  lo  rifiuti,  il concorrente
permane  in  graduatoria  senza  alcuna  penalita' fino a che non gli
venga offerto altro alloggio idoneo.
   19. L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi
con   l'emanazione   dell'atto  formale  di  concessione  redatto  in
conformita'  al  modello  in allegato C, firmato per accettazione dal
concessionario.
   20.   Il  concessionario  di  alloggio  puo'  chiedere  il  cambio
dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria nel caso in cui
sia  cambiato  il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente
e'  incluso  nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza
la   penalizzazione   per   il  periodo  di  utenza  gia'  trascorso.
L'eventuale  cambio  e'  attuato con atto aggiuntivo alla concessione
iniziale,  senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e'
disponibile per una ulteriore assegnazione.