Art. 14 (Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC) 1. La concessione degli alloggi APP, SLI ed ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati Maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti. 2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI ed ASC e' effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalita' indicate nei commi da 3 a 8. 3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP ed ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso, possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente. 4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato. 5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze gia' pianificate, e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e' determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unita' navale nella sede per la quale e' stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilita' possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unita' navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione viene revocata allorquando sopravvengano nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia' fruisca di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parita' di data, l'ordine di precedenza e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non abbia beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne abbia usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la precedenza e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello piu' anziano. 7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorita' alle domande del personale che presti servizio nel comprensorio ove siano ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopra nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza. 8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H.