Art. 14
              (Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC)

   1.  La  concessione  degli  alloggi  APP, SLI ed ASC e la relativa
durata  sono  pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai
reparti   competenti,  salvo  eventuali  vincoli  posti  dagli  Stati
Maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
   2.  L'assegnazione degli alloggi APP, SLI ed ASC e' effettuata dai
comandi  competenti,  a richiesta degli interessati, con le modalita'
indicate nei commi da 3 a 8.
   3.  Le  richieste  di  assegnazione  di  alloggi  APP  ed ASC sono
presentate  con  un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste
motivate  da  trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza
di   corso,   possono   essere   avanzate,   ricevuto   l'ordine   di
trasferimento,  anche  in  anticipo  rispetto  al termine di quindici
giorni,   ma  non  prima  di  tre  mesi.  La  domanda  relativa  alla
concessione  di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della
data   di   arrivo  in  sede  dell'unita'  su  cui  e'  imbarcato  il
richiedente.
   4.  Le  domande  di  cui  ai  commi 2 e 3 sono iscritte, in ordine
cronologico  di  precedenza  determinato  dalla  data  di  arrivo, su
apposito  registro,  costantemente  aggiornato  e  disponibile per la
consultazione da parte del personale interessato.
   5.  L'ordine  di  precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP,
tenuto   conto   delle  esigenze  gia'  pianificate,  e'  determinato
dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
   6.  L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e'
determinato  dalla  data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da
quella  della  domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli
interessati  non  possono,  comunque, conseguire l'assegnazione prima
dell'arrivo  dell'unita'  navale  nella  sede  per  la quale e' stato
richiesto  l'alloggio.  Eventuali  ulteriori  disponibilita'  possono
essere   utilizzate   per   soddisfare,   in   base   all'ordine   di
presentazione,  domande  di  personale  imbarcato  su  unita'  navali
assegnate  alla  sede;  in  tali  casi  l'assegnazione viene revocata
allorquando  sopravvengano  nuove esigenze connesse con l'arrivo o il
transito  di  altre  unita'  navali.  L'ordine  di  precedenza per il
personale  che  gia' fruisca di sistemazione logistica nella sede per
cui  richiede  nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di
rilascio   della   sistemazione.  A  parita'  di  data,  l'ordine  di
precedenza  e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi
precedenti  non  abbia  beneficiato di analoga sistemazione logistica
nella  sede  o  che  ne abbia usufruito in minor misura. A parita' di
condizioni,  la precedenza e' data al personale di grado inferiore e,
subordinatamente, a quello piu' anziano.
   7.  L'ordine  di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e'
determinato   dall'ordine  cronologico  di  arrivo  delle  richieste,
attribuendo  priorita' alle domande del personale che presti servizio
nel  comprensorio  ove siano ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai
comandanti  responsabili  di  assegnare con atto motivato gli alloggi
prioritariamente   a  personale  che  ricopra  nella  sede  incarichi
ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
   8.  I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi
APP,  SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli
alloggi   SLI,   previa   sottoscrizione   della   dichiarazione   di
accettazione   delle   condizioni   per   la  gestione,  l'uso  e  la
manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H.