Art. 15
                 Impiego degli alloggi disponibili.

   1.  Gli  alloggi  di  qualsiasi  tipo  sono  assegnati quando sono
disponibili  e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli alloggi
ASI  necessari  a  soddisfare  particolari  incarichi  che richiedano
tassativamente   una  costante  presenza  in  servizio  e  che  siano
predisposti,   per   la  specifica  esigenza,  nell'interno  o  nelle
immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per
qualsiasi  motivo  il  titolare  non  occupi  l'alloggio,  gli organi
competenti  di  Forza  armata  possono  decidere  di  cedere  in  uso
temporaneo  l'alloggio  stesso ad altro dipendente, purche' vi sia il
preciso  impegno  da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in
tempo  utile  per il successore del titolare rinunciatario, a proprie
spese  e  senza  diritto  ad  alcuna  proroga,  nonche'  in  caso  di
trasferimento  in  altra  sede di servizio. L'assegnazione temporanea
non  esclude  la  possibilita', per gli aventi diritto, di concorrere
per  la  concessione  di  alloggio della categoria per la quale hanno
titolo.
   2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio
ovvero    nella    circoscrizione   alloggiativa   dopo   l'integrale
soddisfacimento   delle  esigenze  di  Forza  armata,  sono  concessi
temporaneamente  a  personale  di  altra  Forza  armata  dalla stessa
designato.