Art. 16
         (Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza)

   1.  I  comandi  competenti alla concessione, entro quarantotto ore
dalla  data  della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso
in  utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano agli
obblighi  di  legge,  secondo  quanto  disposto dal decreto-legge. 21
marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme
          penali e processuali per la prevenzione e la repressione di
          gravi   reati,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          22 marzo  1978,  n.  80,  convertito con la legge 18 maggio
          1978,  n.  191,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          19 maggio 1978, n. 137.