Art. 16 (Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza) 1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano agli obblighi di legge, secondo quanto disposto dal decreto-legge. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Nota all'art. 16: - Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1978, n. 80, convertito con la legge 18 maggio 1978, n. 191, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1978, n. 137.