Art. 18
                   (Cessazione della concessione)

   1.  La  concessione  di  qualsiasi  tipo  di alloggio cessa con la
perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.
   2.  Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e
cose  entro  novanta  giorni  dalla data di perdita del titolo, fatti
salvi i casi di cui all'articolo 21.
   3.  Il  comando  competente  a  disporre  la  concessione notifica
all'utente,  secondo  il modello in allegato I, l'avviso di rilascio,
entro  trenta  giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui
all'articolo  29.  La  mancata notifica non costituisce titolo per il
mantenimento dell'alloggio.
   4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

a) la  cessazione  dall'incarico  per  il  quale  e'  stato  concesso
   l'alloggio  ASGC,  ASIR  e ASI, fatte salve le disposizioni di cui
   all'articolo 9 comma 12;
b) la  scadenza  del  periodo di durata della concessione di alloggio
   AST, APP, SLI e ASC;
c) il  collocamento  in quiescenza del concessionario o la cessazione
   dal   servizio   attivo   o   il   passaggio   all'impiego  civile
   nell'Amministrazione dello Stato;
d) il decesso del concessionario;
e) la  concessione  nell'ambito  del  territorio  nazionale  di altro
   alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;
f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o di usufrutto,
   da  parte  del  concessionario  o  di familiare convivente, di una
   abitazione  ritenuta  idonea dal comando, disponibile ed abitabile
   ubicata  nell'ambito  del  presidio  ovvero  nella  circoscrizione
   alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a),
   dell'articolo 7.

   5.  Per  il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori
motivi di perdita del titolo:

a) la  concessione  nell'ambito  del  territorio  nazionale  di altro
   alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;
b) il  trasferimento  in  altra  sede,  fatte salve le movimentazioni
   nell'ambito  della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco
   su unita' navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;
c) il  trasferimento  in  altra  sede  o  l'imbarco  su unita' navale
   ascritta ad altra sede, disposto d'autorita', quando in entrambi i
   casi  il  nucleo  familiare  non  continui ad occupare stabilmente
   l'alloggio.

   6.  Nei casi di cui alla lettera f) del comma 4 e alle lettere a),
b)  e  c)  del  comma  5,  per  stabilire  la perdita del titolo alla
concessione,  e'  preventivamente  acquisito  il parere tecnico della
competente commissione di controllo per gli alloggi.
   7.  Il  titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante
atto  notorio,  o  dichiarazione  sostitutiva,  dal  quale risulti il
reddito   complessivo   percepito  dal  nucleo  familiare  convivente
dell'assegnatario  nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di
alloggio di proprieta'.